Codice civile e leggi finanziarie
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO: 95/16/CE
del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.
CAPITOLO I
Campo d'applicazione, commercializzazione e libera circolazione
Articolo 1
1. La presente direttiva si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni. Essa si applica inoltre ai componenti di sicurezza utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV.
2. Ai fini della presente direttiva, s'intende per ascensore: un apparecchio che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale superiore a 15 gradi, destinata al trasporto:
- di persone,
- di persone e cose,
- soltanto di cose se la cabina accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno.
Gli ascensori che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva (per esempio gli ascensori a pantografo).
3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:
- gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o non pubblico di persone;
- gli ascensori specialmente progettati e costruiti per scopi militari o per mantenere l'ordine,
- gli ascensori al servizio di pozzi miniera,
- gli elevatori di scenotecnica,
- gli ascensori installati in mezzi di trasporto,
- gli ascensori collegati a una macchina e destinati esclusivamente all'accesso al posto di lavoro,
- i treni a cremagliera,
- gli ascensori da cantiere.
4. Ai fini della presente direttiva:
- l'installatore dell'ascensore è la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;
- la commercializzazione dell'ascensore ha luogo allorché l'installatore mette per la prima volta l'ascensore a disposizione dell'utente;
- i componenti di sicurezza sono quelli elencati nell'allegato IV;
- il fabbricante dei componenti di sicurezza è la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;
- l'ascensore modello un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indichi come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dell'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizzi componenti di sicurezza identici.
Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate (con i valori massimi e minimi) tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli che fanno parte degli ascensori derivati dallo stesso. E' permesso dimostrare con calcoli e/o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza.
5. Se per un ascensore i rischi di cui alla presente direttiva sono previsti, in tutto o in parte, da direttive specifiche, la presente direttiva non si applica o cessa di essere applicata a questi ascensori e a questi rischi non appena diventano applicabili queste direttive specifiche.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché: - gli ascensori cui si applica la presente direttiva possano essere commercializzati e messi in servizio soltanto se, correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, non mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e eventualmente la sicurezza dei beni; - i componenti di sicurezza cui si applica la presente direttiva possano essere commercializzati e messi in servizio soltanto se gli ascensori, correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, sui quali essi saranno installati non mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e eventualmente la sicurezza dei beni.
2. Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché la persona responsabile della realizzazione dell'edificio o della costruzione e l'installatore dell'ascensore si comunichino reciprocamente gli elementi necessari e prendano le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell'ascensore.
3. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché i vani di corsa previsti per gli ascensori non contengano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'ascensore.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, la presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di stabilire, nell'osservanza del trattato, le prescrizioni che ritengano necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori in questione sono messi in servizio e utilizzati, purché esse non implichino modifiche di questi ascensori rispetto a quanto disposto dalla presente direttiva.
5. Gli Stati membri non ostacolano la presentazione - in particolare in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni - di ascensori o di componenti di sicurezza non conformi alle disposizioni comunitarie in vigore, purché un cartello visibile indichi chiaramente tale non conformità e l'impossibilità di acquistare siffatti ascensori o componenti di sicurezza prima che siano resi conformi dall'installatore dell'ascensore o dal fabbricante dei componenti di sicurezza o dal mandatario di quest'ultimo stabilito nella Comunità. Durante le dimostrazioni devono essere prese adeguate misure di sicurezza per la protezione delle persone.
Articolo 3 Gli ascensori cui si applica la presente direttiva devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute previsti all'allegato I. I componenti di sicurezza cui si applica la presente direttiva devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute previsti dall'allegato I o consentire agli ascensori sui quali sono montati di rispondere ai suddetti requisiti essenziali.
Articolo 4
1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la commercializzazione e la messa in servizio nel loro territorio di ascensori e/o di componenti di sicurezza che siano conformi alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare la commercializzazione di componenti destinati, per dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, ad essere incorporati in un ascensore cui si applichi la presente direttiva.
Articolo 5
1. Gli Stati membri considerano conformi a tutte le prescrizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione della conformità di cui al capitolo II, gli ascensori ed i componenti di sicurezza muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato II. In mancanza di norme armonizzate, gli Stati membri adottano le disposizioni che ritengono necessarie affinché siano portate a conoscenza degli interessati le norme e le specifiche tecniche nazionali esistenti considerate importanti o utili per la corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I.
2. Ove una norma nazionale, che recepisce una norma armonizzata i cui estremi siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, preveda uno o più requisiti essenziali di sicurezza e di salute, - l'ascensore costruito in conformità di tale norma nazionale considerato conforme ai requisiti essenziali di cui si tratta o - il componente di sicurezza fabbricato in conformità di tale norma nazionale considerato atto a consentire all'ascensore su cui sia correttamente montato di rispondere ai requisiti essenziali di cui si tratta. Gli Stati membri pubblicano gli estremi delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate.
3. Gli Stati membri si accertano che siano prese le misure appropriate per permettere alle parti sociali di influire, a livello nazionale, sul processo di elaborazione e sul controllo delle norme armonizzate.
Articolo 6
1. Uno Stato membro o la Commissione, qualora ritenga che le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 2 non rispondano completamente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, adisce il comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE esponendo i motivi. Il comitato emette un parere d'urgenza. Sulla base del parere del comitato, la Commissione comunica agli Stati membri l'eventuale necessità di ritirare le norme in questione dalle pubblicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
2. La Commissione può adottare le misure appropriate per assicurare l'applicazione pratica uniforme della presente direttiva, secondo la procedura prevista al paragrafo 3.
3. La Commissione assistita da un comitato permanente composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato permanente elabora il suo regolamento interno. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato permanente un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. Il parere iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato permanente. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.
4. Il comitato permanente può inoltre esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione della presente direttiva sollevata dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo che su richiesta di uno Stato membro.
Articolo 7
1. Lo Stato membro, il quale constati che un ascensore o un componente di sicurezza, munito della marcatura CE ed utilizzato conformemente alla sua destinazione, mette a rischio la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni, prende tutte le misure necessarie per ritirarlo dal mercato, vietarne la commercializzazione e la messa in servizio o limitarne la libera circolazione. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione della misura adottata, precisandone i motivi, ed indicando in particolare se la mancata conformità dovuta: a) al mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3; b) ad una scorretta applicazione delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2; c) ad una lacuna delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
2. La Commissione procede quanto prima a consultazioni con le parti interessate. Se dopo tali consultazioni essa constata: - che il provvedimento giustificato, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso la misura e gli altri Stati membri; qualora la decisione di cui al paragrafo 1 sia motivata da carenze esistenti nelle norme, la Commissione, dopo aver consultato le parti interessate, adisce il comitato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, se lo Stato membro che ha adottato il provvedimento intende mantenerlo, ed avvia la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 1; - che il provvedimento ingiustificato, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso la misura nonché l'installatore dell'ascensore, il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità.
3. Se un ascensore o un componente di sicurezza non conforme munito della marcatura CE, lo Stato membro competente adotta nei confronti di chi abbia apposto la marcatura le misure del caso e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
4. La Commissione provvede affinché gli Stati membri siano informati dello svolgimento e dei risultati di questo procedimento.
CAPITOLO II
Procedura di valutazione della conformità
Articolo 8
1. Prima della commercializzazione dei componenti di sicurezza elencati nell'allegato IV, il fabbricante di un componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve:
a) i) presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del tipo conforme all'allegato V e sottoporlo a controlli della produzione da parte di un organismo notificato ai sensi dell'allegato XI; ii) oppure presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del tipo conforme all'allegato V e applicare un sistema di garanzia qualità conforme all'allegato VIII per il controllo della produzione; iii) oppure applicare un sistema di garanzia qualità completo conforme all'allegato IX;
b) apporre la marcatura CE+ su ciascun componente di sicurezza e redigere una dichiarazione di conformità recante gli elementi indicati nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste nell'allegato di riferimento (allegato VIII, IX o XI secondo i casi);
c) conservare una copia della dichiarazione di conformità per dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza.
2. Prima della commercializzazione di un ascensore, questo deve avere costituito oggetto di una delle seguenti procedure:
i) Qualora esso sia stato progettato in conformità ad un ascensore sottoposto all'esame CE+ del tipo di cui all'allegato V, esso costruito, installato e provato attuando - il controllo finale di cui all'allegato VI oppure - il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XII oppure - il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XIV. Le procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione, da un lato, e quelle di installazione e di prova, dall'altro lato, possono essere compiute sullo stesso ascensore.
ii) Qualora esso sia stato progettato in conformità ad un ascensore modello sottoposto all'esame CE+ del tipo di cui all'allegato V, esso costruito, installato e provato attuando - il controllo finale di cui all'allegato VI oppure - il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XII oppure - il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XIV.
iii) Qualora esso sia stato progettato in conformità ad un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia qualità conforme all'allegato XIII, integrato da un controllo del progetto ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate, esso costruito, installato e provato attuando - il controllo finale di cui all'allegato VI oppure - il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XII oppure - il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XIV.
iv) Essere stato sottoposto alla procedura di verifica dell'unità, di cui all'allegato X, ad opera di un organismo notificato.
v) Essere stato sottoposto alle procedure garanzia di qualità di cui all'allegato XIII, integrate da un controllo del progetto se quest'ultimo non interamente conforme alle norme armonizzate. Nei casi di cui ai punti i), ii) e iii), la persona responsabile del progetto deve fornire alla persona responsabile della costruzione, dell'installazione e delle prove, tutta la documentazione e le indicazioni necessarie affinché queste operazioni si possano svolgere in piena sicurezza.
3. In tutti i casi menzionati al paragrafo 2, - l'installatore appone la marcatura CE all'ascensore e redige una dichiarazione di conformità recante gli elementi indicati nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste nell'allegato di riferimento (allegato VI, X, XII, XIII o XIV secondo i casi), - l'installatore deve conservare una copia della dichiarazione di conformità per dieci anni a decorrere dalla data della commercializzazione dell'ascensore, - la Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere dall'installatore, su richiesta, una copia della dichiarazione di conformità e dei verbali delle prove relative all'esame finale.
4. a) Qualora gli ascensori o i componenti di sicurezza costituiscano oggetto di altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica anche che gli ascensori o i componenti di sicurezza si presumono conformi alle disposizioni di queste altre direttive. b) Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli ascensori o i componenti di sicurezza sono conformi soltanto alle disposizioni delle direttive applicate dall'installatore o dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti dalle direttive e che accompagnano l'ascensore o il componente di sicurezza.
5. Qualora né l'installatore dell'ascensore né il fabbricante del componente di sicurezza, né il suo mandatario stabilito nella Comunità abbiano soddisfatto gli obblighi previsti dai paragrafi precedenti, tali obblighi incombono alla persona che commercializza l'ascensore o il componente di sicurezza sul mercato comunitario. Gli stessi obblighi incombono a chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza per uso personale.
Articolo 9
1. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da esso designati per espletare le procedure di cui all'articolo 8, nonché i compiti specifici e le procedure d'esame per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, per informazione, un elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.
2. Per la valutazione degli organismi notificati, gli Stati membri applicano i criteri previsti nell'allegato VII. Si presume che gli organismi che soddisfano ai parametri di valutazione previsti nelle norme armonizzate pertinenti rispondano a tali criteri.
3. Uno Stato membro che abbia notificato un determinato organismo revoca la notifica qualora constati che l'organismo stesso non soddisfa più ai criteri di cui all'allegato VII. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
CAPITOLO III
Marcatura CE
Articolo 10
1. La marcatura CE di conformità costituita dalle iniziali CE+. L'allegato III riporta il modello da utilizzare.
2. La marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo chiaro e visibile conformemente al punto 5 dell'allegato I e deve altres essere apposta su ciascun componente di sicurezza elencato nell'allegato IV o, se ciò non possibile, su un'etichetta fissata al componente di sicurezza.
3. E' vietato apporre sugli ascensori o sui componenti di sicurezza marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli ascensori o sui componenti di sicurezza può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
4. Fatto salvo l'articolo 7:
a) ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della marcatura CE comporta, per l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del componente di sicurezza o il mandatario di quest'ultimo stabilito nella Comunità, l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione allecondizioni stabilite dallo Stato membro stesso;
b) nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro devprendere tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato di detto componente di sicurezza o a garantirne il ritiro dal commercio, vietare l'utilizzazione dell'ascensore e informare gli altri Stati membri secondo le procedure previste all'articolo 7, paragrafo 4.
CAPITOLO IV
Disposizioni finali
Articolo 11 Qualsiasi decisione presa in applicazione della presente direttiva che limiti - la commercializzazione e/o la messa in servizio e/o l'utilizzazione dell'ascensore, - la commercializzazione e/o la messa in servizio del componente di sicurezza, deve essere dettagliatamente motivata. Essa notificata senza indugio all'interessato con l'indicazione delle procedure di ricorso ammesse dalle legislazioni in vigore nello Stato membro di cui trattasi e dei termini entro cui tali ricorsi devono essere presentati.
Articolo 12 La Commissione provvede affinché siano resi disponibili i dati su tutte le decisioni pertinenti relative all'attuazione della presente direttiva.
Articolo 13 Le direttive 84/528/CEE e 84/529/CEE sono abrogate con effetto dal primo luglio 1999.
Articolo 14 La presente direttiva una direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE per quel che riguarda gli aspetti connessi con l'installazione degli ascensori.
Articolo 15
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, prima del 01/011997, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 1/07/1997.
2. Gli Stati membri ammettono, sino al 30 giugno 1999, - la commercializzazione e la messa in servizio di ascensori, - la commercializzazione e la messa in servizio di componenti di sicurezza, conformi alle normative vigenti nel loro territorio alla data di adozione della presente direttiva.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 16 Entro il 30 giugno 2002, la Commissione riesamina, in consultazione con il comitato di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e sulla scorta delle relazioni trasmesse dagli Stati membri, il funzionamento delle procedure previste dalla presente direttiva e presenta, se del caso, le opportune proposte di modifica.
Articolo 17 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, add 29 giugno 1995. Per il Parlamento europeo Il Presidente K. HAENSCH Per il Consiglio Il Presidente M. BARNIER
ALLEGATO I
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI COMPONENTI DI SICUREZZA OSSERVAZIONI PRELIMINARI
1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di salute si applicano soltanto se sussiste il rischio corrispondente per l'ascensore o per il componente di sicurezza in questione allorché viene utilizzato alle condizioni previste dall'installatore dell'ascensore o dal fabbricante del componente di sicurezza.
2. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute elencati nella direttiva sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In questo caso e nella misura del possibile l'ascensore o il componente di sicurezza deve essere progettato e costruito per tendere verso tali obiettivi.
3. Il fabbricante del componente di sicurezza e l'installatore dell'ascensore hanno l'obbligo di effettuare un'analisi dei rischi per individuare tutti quelli che concernono il loro prodotto; devono, inoltre, progettarlo e costruirlo tenendo presente tale analisi.
4. Conformemente all'articolo 14 i requisiti essenziali della direttiva 89/106/CEE, non richiamati nella presente direttiva, si applicano agli ascensori.
1. CONSIDERAZIONI GENERALI
1.1. Applicazione della direttiva 89/392/CEE, modificata dalle direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE Allorquando il rischio corrispondente sussiste, e non trattato nel presente allegato, si applicano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 89/392/CEE. In ogni caso, si applica il requisito essenziale di cui al punto 1.1.2 dell'allegato I della direttiva 83/392/CEE.
1.2. Cabina La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore. Se l'ascensore destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire tramite le sue caratteristiche strutturali l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione.
1.3. Elementi di sospensione e elementi di sostegno Gli elementi di sospensione e/o sostegno della cabina, compresi i collegamenti e gli attacchi terminali, devono essere studiati e progettati in modo da garantire un adeguato livello di sicurezza totale e ridurre al minimo il rischio di caduta della cabina, tenendo conto delle condizioni di utilizzazione, dei materiali impiegati e delle condizioni di fabbricazione. Qualora per la sospensione della cabina si utilizzino funi o catene, devono esserci almeno due funi o catene indipendenti l'una dall'altra, ciascuna con un proprio sistema di attacco. Tali funi o catene non devono comportare né raccordi, né impiombature, eccetto quelli necessari al loro fissaggio o al loro allacciamento.
1.4. Controllo delle sollecitazioni (compresa la velocità eccessiva)
1.4.1. Gli ascensori devono essere progettati, costruiti e installati in modo da rendere senza effetto l'ordine di comando dei movimenti qualora il carico superi il valore nominale.
1.4.2. Gli ascensori devono essere dotati di un dispositivo limitatore di velocità eccessiva. Detti requisiti non si applicano agli ascensori che, per la progettazione del sistema di azionamento, non possono raggiungere una velocità eccessiva.
1.4.3. Gli ascensori a velocità elevata devono essere dotati di un dispositivo di controllo e di regolazione della velocità.
1.4.4. Gli ascensori con puleggia di frizione devono essere progettati in modo che sia assicurata la stabilità delle funi di trazione sulla puleggia.
1.5. Motore
1.5.1. Ciascun ascensore destinato al trasporto di persone deve avere un proprio macchinario. Questo requisito non concerne gli ascensori in cui i contrappesi siano sostituiti da una seconda cabina.
1.5.2. L'installatore dell'ascensore deve prevedere che il macchinario e i dispositivi associati di un ascensore non siano accessibili tranne che per la manutenzione e per i casi di emergenza.
1.6. Comandi
1.6.1. I comandi degli ascensori destinati al trasporto dei disabili non accompagnati devono essere opportunamente progettati e disposti.
1.6.2. La funzione dei comandi deve essere chiaramente indicata.
1.6.3. I circuiti di azionamento di una batteria di ascensori possono essere destinati o interconnessi.
1.6.4. Il materiale elettrico deve essere installato e collegato in modo che: - sia impossibile fare confusione con circuiti non appartenenti all'ascensore, - l'alimentazione di energia possa essere commutata sotto carico, - i movimenti dell'ascensore dipendano da meccanismi di sicurezza collocati in un circuito di comando a sicurezza intrinseca, - un guasto all'impianto elettrico non provochi una situazione pericolosa.
2. RISCHI PER LE PERSONE AL DI FUORI DELLA CABINA
2.1. L'ascensore deve essere progettato e costruito in modo che l'accesso al volume percorso dalla cabina sia impedito, tranne che per la manutenzione e i casi di emergenza. Prima che una persona si trovi in tale volume, l'utilizzo normale dell'ascensore deve essere reso impossibile.
2.2. L'ascensore deve essere progettato e costruito in modo da impedire il rischio di schiacciamento quando la cabina venga a trovarsi in una posizione estrema. Si raggiunge questo obiettivo mediante uno spazio libero o un volume di rifugio oltre le posizioni estreme. Tuttavia, in casi eccezionali, lasciando agli Stati membri le possibilità di dare il proprio accordo preventivo, in particolare in edifici già esistenti, le autorità competenti possono prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio se la soluzione precedente irrealizzabile.
2.3. Gli accessi di piano per l'entrata e l'uscita della cabina devono essere muniti di porte di piano aventi una resistenza meccanica sufficiente in funzione delle condizioni di uso previste. Nel funzionamento normale, un dispositivo di interbloccaggio deve rendere impossibile: - un movimento della cabina comandato deliberatamente o no se non sono chiuse e bloccate tutte le porte di piano; - l'apertura di una porta di piano se la cabina non si fermata ed al di fuori della zona di piano prevista a tal fine. Tuttavia, tutti i movimenti di ripristino del livello al piano con porte aperte sono ammessi nelle zone definite a condizione che la velocità di tale ripristino sia controllata.
3. RISCHI PER LE PERSONE NELLA CABINA
3.1. Le cabine degli ascensori devono essere completamente chiuse da pareti cieche, compresi pavimenti e soffitti, ad eccezione di aperture di ventilazione, e dotate di porte cieche. Le porte delle cabine devono essere progettate ed installate in modo che la cabina non possa effettuare alcun movimento, tranne quelli di ripristino del livello di cui al punto 2.3, terzo comma, se le porte non sono chiuse, e si fermi in caso di apertura delle porte. Le porte delle cabine devono rimanere chiuse e bloccate in caso di arresto tra due livelli se esiste un rischio di caduta tra la cabina e le difese del vano o in mancanza di difese del vano.
3.2. In caso di guasto dell'alimentazione di energia o dei componenti, l'ascensore deve essere dotato di dispositivi destinati ad impedire la caduta libera della cabina o movimenti ascendenti incontrollati di essa. Il dispositivo che impedisce la caduta libera della cabina deve essere indipendente dagli elementi di sospensione della cabina. Tale dispositivo deve essere in grado di arrestare la cabina con il suo carico nominale ed alla velocità massima prevista dall'installatore dell'ascensore. L'arresto dovuto all'azione di detto dispositivo non deve provocare una decelerazione pericolosa per gli occupanti, in tutte le condizioni di carico.
3.3. Devono essere installati ammortizzatori tra il fondo del vano di corsa ed il pavimento della cabina. In questo caso lo spazio libero previsto al punto 2.2 deve essere misurato con gli ammortizzatori completamente compressi. Detto requisito non si applica agli ascensori la cui cabina, per la progettazione del sistema di azionamento, non può invadere lo spazio libero previsto al paragrafo 2.2.
3.4. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo da poter essere messi in movimento soltanto se il dispositivo di cui al punto 3.2 in posizione operativa.
4. ALTRI RISCHI
4.1. Quando sono motorizzate, le porte di piano, le porte delle cabine, o l'insieme di esse, devono essere munite di un dispositivo che eviti i rischi di schiacciamento durante il loro movimento.
4.2. Quando debbono contribuire alla protezione dell'edificio contro l'incendio, le porte di piano, incluse quelle che comprendono parti vetrate, debbono presentare un'adeguata resistenza al fuoco, caratterizzata dalla loro integrità e dalle loro proprietà relative all'isolamento (non propagazione della fiamma) e alla trasmissione di calore (irraggiamento termico).
4.3. Gli eventuali contrappesi devono essere installati in modo da evitare qualsiasi rischio di collisione con la cabina o di caduta sulla stessa.
4.4. Gli ascensori devono essere dotati di mezzi che consentano di liberare e di evacuare le persone imprigionate nella cabina.
4.5. Le cabine devono essere munite di mezzi di comunicazione bidirezionali che consentano di ottenere un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento.
4.6. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo che, se la temperatura nel locale del macchinario supera quella massima prevista dall'installatore dell'ascensore, essi possano terminare i movimenti in corso e non accettino nuovi ordini di manovra.
4.7. Le cabine devono essere progettate e costruite in modo da assicurare un'aerazione sufficiente ai passeggeri, anche in caso di arresto prolungato.
4.8. Nella cabina vi deve essere un'illuminazione sufficiente durante l'uso o quando una porta aperta; inoltre deve esistere un'illuminazione di emergenza.
4.9. I mezzi di comunicazione di cui al paragrafo 4.5 e l'illuminazione di emergenza di cui al paragrafo 4.8 devono essere progettati e costruiti per poter funzionare anche in caso di mancanza di energia normale di alimentazione. Il loro tempo di funzionamento deve essere sufficiente per consentire il normale svolgimento delle operazioni di soccorso.
4.10. Il circuito di comando degli ascensori utilizzabili in caso di incendio deve essere progettato e costruito in modo che si possa evitarne l'arresto ad alcuni piani e consentire il controllo preferenziale dell'ascensore da parte delle squadre di soccorso.
5. MARCATURA
5.1. Oltre alle indicazioni minime prescritte per qualsiasi macchina conformemente al punto 1.7.3 dell'allegato I della direttiva 89/392/CEE, ogni cabina deve essere dotata di una targa ben visibile nella quale siano chiaramente indicati il carico nominale di esercizio in chilogrammi ed il numero massimo di persone che possono prendervi posto.
5.2. Se l'ascensore progettato in modo tale che le persone imprigionate nella cabina possano liberarsi senza ricorrere ad aiuto esterno, le istruzioni relative devono essere chiare e visibili nella cabina.
6. ISTRUZIONI PER L'USO
6.1. I componenti di sicurezza di cui all'allegato IV devono essere corredati di un libretto d'istruzioni redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro dell'installatore dell'ascensore o in un'altra lingua comunitaria dallo stesso accettata, di modo che:
- il montaggio,
- i collegamenti,
- la regolazione,
- la manutenzione,
possano essere effettuati correttamente e senza rischi.
6.2. Ogni ascensore deve essere accompagnato da una documentazione redatta nella/e lingua/e ufficiale/i della Comunità; essa/e può/possono essere determinata/e, in conformità del trattato, dallo Stato membro in cui l'ascensore installato. Detta documentazione comprende almeno: - un libretto di istruzioni contenente i disegni e gli schemi necessari all'utilizzazione normale, nonché alla manutenzione, all'ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso di cui al punto 4.4; - un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche.
ALLEGATO II
A. Contenuto della dichiarazione CE di conformità per i componenti di sicurezza (1) La dichiarazione CE di conformità deve comprendere i seguenti elementi:
- nome e indirizzo del fabbricante dei componenti di sicurezza (2);
- eventualmente, nome e indirizzo del suo mandatario stabilito nella Comunità (2);
- descrizione del componente di sicurezza, designazione del tipo o della serie, eventuale numero di serie;
- funzione di sicurezza esercitata dal componente, qualora essa non risulti evidente dalla descrizione;
- anno di fabbricazione del componente di sicurezza;
- tutte le disposizioni pertinenti cui soddisfa il componente di sicurezza;
- eventualmente, richiamo alle norme armonizzate di riferimento;
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii);
- eventualmente, riferimento all'attestato CE del tipo rilasciato da detto organismo notificato;
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato i controlli di produzione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii);
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha controllato il sistema di garanzia qualità applicato dal fabbricante ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto iii);
- identificazione del firmatario autorizzato ad impegnare il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità.
B. Contenuto della dichiarazione CE di conformità per gli ascensori installati (3) La dichiarazione CE di conformità deve comprendere i seguenti elementi:
- nome e indirizzo dell'installatore dell'ascensore (4);
- descrizione dell'ascensore, designazione del tipo o della serie, numero di serie e indirizzo in cui l'ascensore installato;
- anno di installazione dell'ascensore;
- tutte le disposizioni pertinenti cui soddisfa l'ascensore;
- eventualmente, richiamo alle norme armonizzate di riferimento;
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo dell'ascensore modello, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, punti i) e ii);
- eventualmente, riferimento all'attestato CE del tipo;
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato la verifica CE dell'ascensore in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, punto iv);
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame finale dell'ascensore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino dei punti i), ii) e iii);
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha verificato il sistema di garanzia qualità attuato dall'installatore in conformità all'articolo 8, paragrafo 2, secondo e terzo trattino dei punti i), ii), iii) e del punto v);
- identificazione del firmatario autorizzato ad impegnare l'installatore dell'ascensore.
(1) La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l'uso di cui all'allegato I, paragrafo 6.1, a macchina o in stampatello.
(2) Ragione sociale e indirizzo completo; se si tratta del mandatario, indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante dei componenti di sicurezza.
(3) La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l'uso di cui all'allegato I, paragrafo 6.2, a macchina o in stampatello.
(4) Ragione sociale e indirizzo completo.
ALLEGATO III
MARCATURA CE DI CONFORMITA'
La marcatura CE di conformità costituita dalle iniziali CE+, secondo il simbolo grafico che segue:
CE
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra. I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. Per i componenti di sicurezza di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima. La marcatura CE accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato nel quadro delle:
- procedure di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii) o iii),
- procedure di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
ALLEGATO IV
ELENCO DEI COMPONENTI DI SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 E ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1
1. Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano.
2. Dispositivi paracadute di cui al paragrafo 3.2 dell'allegato I che impediscono la caduta della cabina o movimenti ascendenti incontrollati.
3. Dispositivi di limitazione di velocità eccessiva.
4.
a) Ammortizzatori ad accumulazione di energia:
- o a caratteristica non lineare,
- o con smorzamento del movimento di ritorno.
b) Ammortizzatori a dissipazione di energia.
5. Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute.
6. Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza con componenti elettronici.
ALLEGATO V
ESAME CE DEL TIPO (Modulo B)
A. Esame CE del tipo di componenti di sicurezza
1. L'esame CE del tipo la procedura con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo di un componente di sicurezza permetterà all'ascensore sul quale sarà correttamente montato di soddisfare le disposizioni della direttiva ad esso relative.
2. La domanda di esame CE del tipo dev'essere presentata dal fabbricante del componente di sicurezza o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - il nome e l'indirizzo del fabbricante del componente di sicurezza e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo, nonché il luogo di fabbricazione dei componenti di sicurezza, - una dichiarazione scritta che la stessa domanda non stata presentata a nessun altro organismo notificato, - la documentazione tecnica, - un esemplare rappresentativo del componente di sicurezza o l'indicazione del luogo in cui può essere esaminato. L'organismo notificato può, giustificando la domanda, richiedere altri esemplari.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del componente di sicurezza e la sua idoneità a far s che l'ascensore su cui sarà correttamente montato soddisfi le disposizioni della direttiva. La documentazione tecnica riporta i seguenti elementi eventualmente necessari alla valutazione della conformità: - una descrizione generale del componente di sicurezza, compresi il campo di impiego (in particolare gli eventuali limiti di velocità, il carico, l'energia) e le condizioni (in particolare ambiente a rischio di espansione, intemperie); - disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione; - il o i requisiti essenziali considerati e la soluzione adottata per soddisfarli (ad esempio, norma armonizzata); - gli eventuali risultati di prova o di calcolo eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante; - un esemplare delle istruzioni per il montaggio dei componenti di sicurezza; - le disposizioni che saranno adottate durante la fabbricazione per garantire la conformità dei componenti di sicurezza di serie con il componente di sicurezza esaminato.
4. L'organismo notificato: - esamina la documentazione tecnica per giudicare se soddisfa gli scopi voluti; - esamina i componenti di sicurezza per verificarne la conformità con la documentazione tecnica; - effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante del componente di sicurezza soddisfano i requisiti della direttiva e consentono al componente di sicurezza, correttamente montato su un ascensore, di svolgere la sua funzione.
5. Se l'esemplare rappresentativo del componente di sicurezza conforme alle relative disposizioni della direttiva, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame CE del tipo al richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante del componente di sicurezza, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari all'identificazione del tipo approvato. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere una copia dell'attestato e, su richiesta motivata, una copia della documentazione tecnica e dei verbali degli esami, dei calcoli o delle prove eseguiti. Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato CE del tipo, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso.
6. Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità informa l'organismo notificato di qualsiasi modifica, anche se minima, apportata o prevista del componente di sicurezza approvato, comprese eventuali nuove estensioni o varianti non precisate nella documentazione tecnica iniziale (cfr. punto 3, primo trattino). L'organismo notificato esamina tali modifiche e informa il richiedente se l'attestato di esame CE del tipo rimane valido (1).
7. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri e agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti: - gli attestati di esame CE del tipo rilasciati; - gli attestati di esame CE del tipo ritirati. Inoltre, ciascun organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili concernenti gli attestati di esame CE del tipo da esso ritirati.
8. L'attestato di esame CE del tipo, la documentazione e la corrispondenza relativa alle procedure di esame CE del tipo sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata.
9. Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame CE del tipo e dei loro allegati per 10 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza. Nel caso in cui né il fabbricante di un componente di sicurezza né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del componente di sicurezza sul mercato comunitario.
B. Esame CE del tipo di ascensore
1. L'esame CE del tipo la procedura con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un ascensore modello o un ascensore per il quale non sia prevista alcuna estensione o variante soddisfa le disposizioni della direttiva.
2. La domanda di esame CE del tipo dev'essere presentata dall'installatore dell'ascensore ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore, - una dichiarazione scritta che la stessa domanda non stata presentata a nessun altro organismo notificato, - la documentazione tecnica, - l'indicazione del luogo in cui il modello di ascensore può essere esaminato. Quest'ultimo deve comprendere le parti terminali e servire almeno tre livelli (alto, basso e intermedio).
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'ascensore alle disposizioni della direttiva nonché di comprenderne la progettazione e il funzionamento. La documentazione riporta i seguenti elementi eventualmente necessari alla valutazione della conformità: - una descrizione generale del modello di ascensore. La documentazione tecnica deve indicare chiaramente tutte le possibilità di estensione offerte dal modello di ascensore presentato all'esame (cfr. articolo 1, paragrafo 4); - disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione; - i requisiti essenziali considerati e la soluzione adottata per soddisfarli (ad esempio, norma armonizzata); - una copia delle dichiarazioni CE di conformità dei componenti di sicurezza utilizzati nella fabbricazione dell'ascensore; - gli eventuali risultati di prova o di calcolo eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante; - un esemplare delle istruzioni per l'uso dell'ascensore; - le disposizioni che saranno adottate per l'installazione al fine di garantire la conformità dell'ascensore di serie alle disposizioni della direttiva.
4. L'organismo notificato: - esamina la documentazione tecnica per giudicare se soddisfa gli scopi voluti; - esamina l'ascensore modello per verificarne la conformità con la documentazione tecnica; - effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dall'installatore dell'ascensore soddisfano i requisiti della direttiva e fanno s che l'ascensore li rispetti.
5. Se l'ascensore modello conforme alle disposizioni della direttiva, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame CE del tipo al richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari all'identificazione del tipo approvato. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere una copia dell'attestato e, su richiesta motivata, una copia della documentazione tecnica e dei verbali degli esami, dei calcoli o delle prove eseguiti. Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso.
6. L'installatore dell'ascensore informa l'organismo notificato di qualsiasi modifica, anche se minima, apportata o prevista dell'ascensore approvato, comprese eventuali nuove estensioni o varianti non precisate nella documentazione tecnica iniziale (cfr. punto 3, primo trattino). L'organismo notificato esamina tali modifiche e informa il richiedente se l'attestato di esame CE del tipo rimane valido (1).
7. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le informazioni utili riguardanti: - gli attestati di esame CE del tipo rilasciati, - gli attestati di esame CE del tipo ritirati. Inoltre ciascun organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili concernenti gli attestati di esame CE+ del tipo da esso ritirati.
8. L'attestato di esame CE+ del tipo, la documentazione e la corrispondenza relativa alle procedure di esame CE+ del tipo sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata.
9. L'installatore dell'ascensore conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame CE+ del tipo e dei loro allegati per 10 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'ascensore conforme all'ascensore modello. (1) Se lo reputa necessario, l'organismo notificato può rilasciare un complemento dell'attestato iniziale di esame CE del tipo o richiedere la presentazione di un'altra domanda. (1) Se lo reputa necessario, l'organismo notificato può rilasciare un complemento dell'attestato iniziale di esame CE del tipo o richiedere la presentazione di un'altra domanda.
ALLEGATO VI
ESAME FINALE
1. L'esame finale la procedura con cui l'installatore dell'ascensore che soddisfa gli obblighi del punto 2 accerta e dichiara che l'ascensore commercializzato soddisfa i requisiti della direttiva. L'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE nella cabina di ogni ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità.
2. L'installatore dell'ascensore fa il necessario perché l'ascensore commercializzato sia conforme all'ascensore modello descritto nell'attestato di esame CE del tipo e soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e salute ad esso applicabili.
3. L'installatore dell'ascensore conserva copia della dichiarazione CE di conformità e dell'attestato di esame finale di cui al paragrafo 6 per 10 anni a decorrere dalla commercializzazione dell'ascensore.
4. Un organismo notificato scelto dall'installatore dell'ascensore esegue o fa eseguire l'esame finale dell'ascensore destinato allacommercializzazione. Sono eseguiti l'esame e le prove appropriati definiti dalla o dalle norme applicabili di cui all'articolo 5 della direttiva, o prove equivalenti, per verificare la conformità dell'ascensore ai corrispondenti requisiti della direttiva. Detti controlli e prove comprendono in particolare:
a) esame della documentazione per verificare se l'ascensore conforme all'ascensore modello approvato in conformità dell'allegato V, parte B;
b) - funzionamento dell'ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio a regola d'arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi, ecc.); - funzionamento dell'ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia; - prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale. Il carico nominale quello indicato al paragrafo 5 dell'allegato I. Dopo tali prove, l'organismo notificato si accerta che non si siano prodotti deformazioni o deterioramenti che possono compromettere l'utilizzazione dell'ascensore.
5. L'organismo notificato riceve una documentazione comprendente: - il progetto d'insieme dell'ascensore; - i disegni e gli schemi necessari all'esame finale e in particolare gli schemi dei circuiti di comando; - un esemplare delle istruzioni per l'uso di cui al paragrafo 6.2 dell'allegato I. L'organismo notificato non può esigere disegni dettagliati o informazioni precise non necessari per la verifica della conformità dell'ascensore da commercializzare con l'ascensore modello descritto nella dichiarazione di esame CE del tipo.
6. Se l'ascensore soddisfa le disposizioni della direttiva, l'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione a lato della marcatura CE, conformemente all'allegato III, e redige un attestato di esame finale che riporta i controlli e le prove eseguiti. L'organismo notificato compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell'allegato I. Se nega il rilascio dell'attestato di esame finale, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto e suggerire i mezzi per ottenere il rilascio. Nel richiedere nuovamente l'esame finale, l'installatore dell'ascensore deve rivolgersi al medesimo organismo notificato.
7. L'attestato di esame finale, la documentazione e la corrispondenza relativi alle procedure di esame sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata.
ALLEGATO VII
CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAGLI STATI MEMBRI PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI
1. L'organismo, il suo direttore ed il personale incaricato delle operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né ilcostruttore, né il fornitore, né il fabbricante dei componenti di sicurezza o l'installatore degli ascensori oggetto del controllo, né il mandatario di una di queste persone. Analogamente l'organismo, il suo direttore ed il personale incaricato della vigilanza dei sistemi di garanzia qualità di cui all'articolo 8 della direttiva non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né il fabbricante dei componenti di sicurezza o l'installatore degli ascensori oggetto del controllo, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente, né in veste di mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali componenti di sicurezza o nell'installazione di detti ascensori. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il fabbricante dei componenti di sicurezza o l'installatore dell'ascensore e l'organismo.
2. L'organismo ed il personale incaricato del controllo devono eseguire le operazioni di controllo o di vigilanza con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da qualsiasi pressione o incitamento, soprattutto di natura finanziaria, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati del controllo, in particolare se proveniente da persone o gruppi di persone interessati ai risultati del controllo o della vigilanza.
3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente le funzioni tecniche ed amministrative connesse con l'esecuzione dei controlli o della vigilanza; esso deve poter disporre anche del materiale necessario per le verifiche eccezionali.
4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere: - una buona formazione tecnica e professionale; - una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che esso esegue e una pratica sufficiente di tali controlli; - le capacità necessarie per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono il risvolto concreto dei controlli eseguiti.
5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del controllo. La retribuzione di ciascun addetto non deve essere commisurata né al numero dei controlli effettuati, né ai risultati di tali controlli.
6. L'organismo deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile, salvo quando tale responsabilità coperta dallo Stato in base alle leggi0 nazionali o quando i controlli sono effettuati direttamente dallo Stato membro. 7. Il personale dell'organismo vincolato dal segreto professionale in ordine a tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita la sua attività), nel quadro della direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno che le dia efficacia.
ALLEGATO VIII
GARANZIA QUALITA PRODOTTI (Modulo E)
1. La garanzia qualità prodotti la procedura con cui il fabbricante del componente di sicurezza che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara che i componenti di sicurezza sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo, soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano e sono idonei, se correttamente montati sull'ascensore, a consentire a quest'ultimo di ottemperare alle disposizioni della direttiva. Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun componente di sicurezza e redige una dichiarazione CE di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.
2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di garanzia qualità approvato per il controllo finale e le prove del componente di sicurezza secondo quanto specificato al paragrafo 3, e dev'essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.
3. Sistema di garanzia qualità
3.1. Il fabbricante del componente di sicurezza presenta una domanda per la valutazione del suo sistema di garanzia qualità per i componenti di sicurezza interessati ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - tutte le informazioni utili sui componenti di sicurezza previsti; - la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità; - la documentazione tecnica relativa ai componenti di sicurezza approvati e una copia degli attestati di esame CE del tipo.
3.2. Nel quadro del sistema di garanzia qualità ciascun componente di sicurezza viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, fissate nelle norme relative di cui all'articolo 5, o prove equivalenti per verificarne la conformità ai requisiti della direttiva. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante dei componenti di sicurezza devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti aventi attinenza con la qualità. Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualità;
b) della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione e di qualità dei componenti di sicurezza;
c) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;
d) dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema di garanzia qualità;
e) della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata (1). Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli apparecchi di sollevamento. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante dei componenti di sicurezza. La decisione viene notificata al fabbricante dei componenti di sicurezza. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante del componente di sicurezza si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Omissis: allegati dal IX al XIV
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